Descrizione
Al personale Docente
Al personale ATA
Al dirigente Scolastico
Si comunica al personale Docente e ATA e al Dirigente Scolastico che, in data 20/03/2024, gli elenchi degli elettori per l’elezione del CSPI sono stati depositati e sono consultabili presso la segreteria della commissione elettorale (segreteria didattica).
Avverso i predetti elenchi è ammesso reclamo, da parte degli appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla commissione elettorale d’istituto che ha formato l’elenco degli elettori, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/ o pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
Si riporta in calce un estratto dell’O.M. 234 del 5/12/2023 che definisce i termini e le modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti e l’indizione delle elezioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Picerno
Articolo 21 Adempimenti delle commissioni elettorali di istituto: formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori
7. Gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico, presso la segreteria della commissione elettorale d’istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Nel caso della componente elettiva dei dirigenti scolastici, gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi dei dirigenti scolastici da parte dell’Ufficio scolastico regionale presso la segreteria della commissione elettorale delle sedi individuate presso cui i dirigenti scolastici possono votare. Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno, mediante avviso da affiggere all’albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica.
Articolo 22 Reclami avverso la compilazione degli elenchi degli elettori
1. Avverso la compilazione degli elenchi è ammesso reclamo, da parte degli appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla commissione elettorale d’istituto che ha formato l’elenco degli elettori, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/ o pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. La commissione decide entro i successivi tre giorni sulla base della documentazione prodotta dall’interessato o di quella acquisita d’ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono formati al termine delle decisioni su tutti i reclami pervenuti e sono depositati secondo la procedura descritta nel comma 7 del precedente articolo. Essi sono rimessi, all’atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dell’invio dell’elenco definitivo degli elettori ai seggi le commissioni elettorali danno informazione immediata con avviso pubblicato all’albo della propria sede e/o sul sito della istituzione scolastica.